Pagamento o mancato pagamento delle cambiali
Per il pagamento della cambiale il possessore deve presentarla nel giorno in cui essa è pagabile o in uno dei due giorni feriali successivi.
Quando una cambiale ha la scadenza a vista come abbiamo visto nel precedente articolo, la presentazione della cambiale al debitore costituisce la richiesta di pagamento della cambiale e deve essere effettuata entro un anno dall’emissione. La cambiale deve essere pagata dall’emittente ( se si tratta di una cambiale pagherò) o dal trattario ( se si tratta di una cambiale tratta) nel luogo e all’indirizzo indicati sul titolo.
Il debitore in questo caso dopo aver pagato la cambiale, ha il diritto a riceverla in restituzione debitamente quietanzata. Di solito la quietanza ( è la scritta attestante che il pagamento è stato eseguito e quindi libera il debitore da ogni obbligo) viene messa sulla facciata posteriore della cambiale.
Di solito tutte le cambiali vengono riscosse tramite una banca,questo perché le banche si servono delle loro reti di filiali che provvedono a far arrivare gli effetti nel luogo di pagamento o in una piazza a esso vicina. Il debitore, con la domiciliazione della cambiale segnala lo sportello bancario dove desidera pagarla. Per ragioni di comodità di solito il debitore indicherà la sede o la filiale della banca presso la quale dispone il proprio conto corrente.
Nel pagamento di una cambiale quasi sempre intervengono due banche:
- la prima banca,che opera sulla piazza di chi deve riscuotere la cambiale ed è infatti quelle che la riceve per girata con l’incarico di incassarla
- la seconda banca, che opera sulla piazza del debitore la cui denominazione può essere stata indicata sul titolo ( come banca domiciliataria) che provvede all’operazione di incasso per conto della prima banca
Infatti, qualche giorno prima della scadenza, la banca domiciliataria invia al debitore della cambiale un avviso scritto con l’invito a eseguire il pagamento, l’avviso di scadenza di solito è una fotocopia della cambiale, per consentire facilmente al debitore di riconoscerla.
Mancato pagamento e azioni cambiarie
Quando una cambiale non viene pagata alla scadenza, il suo mancato pagamento può essere contestato con un atto formale che consiste nella “levata del protesto“ cioè nella redazione di un atto scritto.
Il protesto è la solenne constatazione, effettuata da un pubblico ufficiale, nel mancato pagamento della cambiale.
Visto che la cambiale è un titolo esecutivo, quando non viene pagata, il creditore può agire immediatamente contro i beni del debitore tramite un’azione esecutiva rivolta al soddisfacimento del proprio credito. Il possessore della cambiale insoluta, non pagata alla scadenza, può scegliere tra due possibili azioni cambiarie e sono:
- l‘azione diretta, che viene rivolta contro gli obbligati principali, cioè contro l‘emittente nella cambiale pagherò e il trattario-accettante nella cambiale tratta, oppure contro l’avvallante dell’emittente o del trattario-accettante
- l’azione di regresso, che viene rivolta contro gli obbligati di regresso, cioè contro i giranti nel caso del pagherò e il traente e i giranti nel caso della tratta. Il creditore può rivolgersi sia all’ultimo girante sia a uno qualunque dei giranti che appaiono sulla cambiale, scegliendo chi dà più affidamento per una rapida riscossione. Per poter mettere in atto l’azione di regresso è però indispensabile aver fatto prima redigere l’atto di protesto, infatti in tal caso gli obbliganti di regresso non vorranno estinguere la cambiale senza la prova che essa è stata pagata dagli obbligati principali.