Norme particolari e mancato pagamento di un assegno
Ci sono alcune misure di precauzione previste dalla legge per evitare che un assegno bancario smarrito o rubato venga riscosso da chi non è il legittimo possessore.
La cautela più diffusa consiste nello scrivere sull’assegno la clausola non trasferibile, tale clausola impedisce che l’assegno possa essere trasferito da una persona all’altra mediante girata così il titolo sarà pagato solo al beneficiario oppure a una banca incaricata per la riscossione. Questa clausola è molto utile in tutti i casi in cui si teme lo smarrimento o la sottrazione dell’assegno.
É stata emanata una legge per ostacolare le operazioni illecite ( in particolare per impedire il cosiddetto riciclaggio del denaro sporco) ordina che tutti gli assegni di importo che superano i 12500,oo euro portino sempre l’indicazione del beneficiario ( per questo non possono essere emessi “al portatore“) e la clausola “non trasferibile“.
Un’altra prevenzione consiste nello sbarramento dell’assegno bancario, che si effettua tracciando due righe parallele sulla facciata anteriore dell’assegno. L’assegno sbarrato può essere semplicemente girato, ma il suo pagamento può essere effettuato dalla banca trattaria solo a un proprio cliente( cioè a un altro correntista) o a un’altra banca. L’emissione di un assegno sbarrato non ostacola la circolazione del titolo ( come per la clausola non trasferibile), ma pone delle cautele per il pagamento.
Esistono due tipi di sbarramento e sono:
- generale, se fra le due righe trasversali non è indicato il nome della banca tramite la quale si vuole che l’assegno venga presentato per il pagamento
- speciale , se tra le due righe è indicato il nome di una banca, in questo caso, il pagamento può essere effettuato soltanto tramite quella banca designata
Esempio di compilazione di un assegno bancario sbarrato e non trasferibile
Prima di procedere ti consiglio di dare una breve lettura anche a come compilare un assegno. L’assegno bancario contene alcune clausole che lo rendono più sicuro. In questo esempio l’assegno è sbarrato e non trasferibile infatti contiene:
- la clausola “non trasferibile” che come abbiamo detto prima ne impedisce il trasferimento mediante girata infatti in questo caso il titolo sarà pagato solo a Rosella Guidotti
- l’assegno contiene uno sbarramento generale. Infatti in questo caso il pagamento dell’assegno potrà essere effettuato dalla Banca Regionale Europea solo a un altro suo correntista o a un’altra banca.
Il mancato pagamento di un assegno
Il pagamento di un assegno bancario viene effettuato dalla sede, filiale o agenzia della banca trattaria presso la quale il traente dispone il proprio conto corrente.
L’assegno bancario deve essere presentato per l’incasso entro otto giorni se pagabile nello stesso luogo di emissione, o entro quindici giorni, se pagabile fuori piazza, decorsi tali termini, per gli assegni non pagati non è più consentito redigere l‘atto di protesto e il traente può ordinare alla banca di non pagare, in mancanza di tale ordine, la banca può pagare anche se sono trascorsi i termini indicati.
Prima di effettuare il pagamento di un assegno, la banca trattaria controlla se esso è coperto, cioè se esiste la copertura economica necessaria sul conto corrente del traente. Si dice assegno a vuoto quando è stato emesso per un importo che non risulta in tutto o in parte disponibile sul conto corrente aperto presso la banca, infatti il possessore del titolo si vede così rifiutare il pagamento da parte della stessa banca.
Dato che l’assegno è un titolo di credito esecutivo, dopo la ufficiale constatazione del mancato pagamento tramite il protesto che viene effettuato dall’ufficio giudiziario ( che viene reso pubblico attraverso il Registro informatico dei protesti che è tenuto dalla Camera di Commercio), il possessore può esercitare l’azione di regresso contro il traente ( cioè contro colui che ha emesso l’assegno) oppure contro gli eventuali giranti.
Oltre a subire l’azione di regresso contro i propri beni, coloro che emettono un assegno bancario a vuoto sono punibili con pene pecuniarie e con sanzioni amministrativi accessorie, tra cui il divieto di emettere assegni per un periodo da due a cinque anni e, nei casi più gravi, il divieto di esercitare attività professionali o imprenditoriali e di assumere ruoli direttivi. I nomi delle persone e delle società che hanno emesso assegni bancari senza autorizzazione o senza provvista vengono inseriti nella Centrale di Allarme Interbancaria conosciuta anche in breve come CAI che è un archivio informatizzato gestito dalla Banca d’Italia. Tale archivio è consultabile dai terminali delle banche, degli uffici postali, dei prefetti e dell’autorità giudiziaria e costituisce un data base di interesse economico generale, finalizzato a favorire il regolare funzionamento del sistema dei pagamenti.