La fattura: che cos’è, che funzionalità ha e cosa contiene
Nel precedente articolo abbiamo parlato di INPS e INAIL, mentre oggi ci dedicheremo a ciò che riguarda la fattura, scoprendo nel profondo cos’è questo importante documento commerciale, iniziamo.
CHE COS’È LA FATTURA?
La fattura è il documento che attesta l’esecuzione del contratto di vendita e, di conseguenza, il diritto del venditore ( cedente o prestatore ) a riscuotere il prezzo dei beni/o servizi ceduti.
La fattura è il fondamentale documento commerciale della vendita e deve essere emessa dal venditore, in formato cartaceo o elettronico, al momento dell’effettuazione dell’operazione ( consegna/spedizione della merce o riscossione del corrispettivo ).
Funzioni della fattura
Le funzioni della fattura sono:
- informare il compratore dell’avvenuta esecuzione del contratto da parte del venditore e, quindi, del suo diritto a riscuotere il prezzo;
- richiamare tutte le condizioni contrattuali ( qualità, quantità, prezzo, clausole di consegna e pagamento ecc. ) e calcolare l’importo totale dovuto dal compratore;
- documentare contabilmente l’operazione secondo le disposizioni civilistiche;
- documentare fiscalmente l’operazione ai fini del pagamento dell’IVA.
A tale scopo la fattura deve indicare:
- per le operazioni imponibili che sono: l’aliquota IVA, la base imponibile e l’ammontare dell’imposta;
- per le operazioni non imponibili o esenti che sono: la norma, che sarebbe l’articolo del decreto IVA per il quale l’imposta non viene applicata.
Fattura immediata, fattura differita e fattura elettronica
La fattura si considera emessa al momento della consegna o spedizione oppure della trasmissione per via elettronica alla controparte. L’emissione della fattura deve aver luogo entro il giorno di consegna o spedizione della merce oppure al momento del pagamento del corrispettivo ( fattura immediata ).
La fattura immediata non ha natura accompagnatoria, nel senso che le merci possono viaggiare anche senza alcun documento; la fattura immediata, ciononostante, deve essere consegnata, spedita o trasmessa per via elettronica al compratore entro lo stesso giorno di spedizione della merce. Quindi, per esempio un’ operazione di vendita viene effettuata il mattino del 30 aprile, la fattura deve essere redatta in giornata dall’impresa venditrice e il primo esemplare deve essere spedito al compratore entro 24 ore dello stesso giorno.
Nel caso di vendita di merci, tuttavia, se la consegna o spedizione risulta da un apposito documento di trasporto o di consegna, si può emettere una fattura differita entro il giorno quindici del mese successivo a quello in cui è avvenuta la consegna o la spedizione della merce. Può essere emessa anche una sola fattura differita riepilogativa per tutte le vendite effettuate allo stesso cliente nel corso di un mese solare; tale fattura però deve contenere l’indicazione di tutti i documenti di trasporto o di consegna relativi.
La fatturazione differita è però consentita solo per le operazioni che hanno comportato un movimento di merci, per le prestazioni di servizi, Invece per le vendite di beni immobili e versamenti di anticipi è necessario comunque effettuare la fatturazione immediata.
La trasmissione elettronica della fattura è consentita previo accordo con il destinatario; l’attestazione della data, l’autenticità dell’origine e l’integrità del contenuto devono essere garantiti dal riferimento temporale circa la data e l’ora di emissione e da una firma elettronica qualificata dall’emittente oppure da un sistema di trasmissione elettronica dei dati che garantisca i medesimi requisiti di autenticità e integrità.
Le fatture elettroniche trasmesse o ricevute in forma elettronica hanno l’obbligo di essere conservate nella stessa forma, anche le fatture elettroniche consegnate o spedite in copia cartacea possono essere conservate in forma elettronica.
Se l’acquirente effettua il pagamento, in tutto o in parte, prima della consegna o della spedizione della merce, il venditore deve emettere fattura per l’imposto anticipato entro il giorno di recezione dello stesso. Nel caso di pagamento parziale, alla fattura di acconto dovrà poi seguire la fattura a saldo, la cui base imponibile verrà calcolata sottraendo l’acconto dell’importo totale.
Contenuto della fattura
Le disposizioni vigenti non stabiliscono alcuna forma o schema particolare per la fattura, ma stabiliscono le indicazioni di minima che esse deve contenere.
Nella fattura, di solito, possono essere individuate due parti:
- la parte descrittiva che contiene le generalità complete del venditore e del compratore, la data e il numero progressivo per l’anno solare, le clausole contrattuali e le condizioni generali della vendita ( il numero e la data servono per impedire che, a scopo di evasione fiscale o per sottrarre un documento di prova in sede di contestazioni, la fattura venga distrutta senza lasciare traccia. Nel caso di fattura differita devono essere anche indicati la data e il numero del relativo documento di trasporto o di consegna);
- la parte tabellare che indica la quantità la qualità della merce venduta, il prezzo unitario, l’importo, gli eventuali sconti mercantili e costi accessori non documentati, l’imponibile IVA, l’aliquota e l’ammontare dell’imposta, gli eventuali costi accessori documenti, le eventuali cauzioni per imballaggi a rendere e il totale fattura, che costituisce il debito del compratore per la cessione di merci o per la presentazione di servizi.