Crisi d’impresa e sovraindebitamento: a chi spetta la gestione
Dopo più di 4 anni dalla sua istituzione, il Codice della Crisi e dell’Insolvenza (D.Lgs. n. 14/2019) sta finalmente andando a regime e sta quindi aumentando anche l’interesse professionale verso le procedure di sovraindebitamento e la gestione della crisi d’impresa.
Ma cosa si intende precisamente con il termine “sovraindebitamento”? Il Codice della Crisi lo definisce come lo stato di crisi o di insolvenza del debitore che non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni.
Secondo le nuove norme, il soggetto debitore che si trova in questa situazione può richiedere l’avvio della procedura di sovraindebitamento, cioè chiedere la possibilità di saldare i propri debiti in modo diverso rispetto a quanto previsto dai contratti stipulati.
La procedura di sovraindebitamento inizia con la domanda all’organizzazione che si occupa della gestione della crisi, cioè l’Organo per la composizione della crisi da sovraindebitamento (OCC). L’OOC è un ente indipendente e imparziale, a cui possono rivolgersi i soggetti che non possono accedere alle procedure concorsuali e sono perciò soggetti alle azioni dei creditori.
L’OCC riceve le domande di avvio del procedimento e, valutato il rispetto dei presupposti normativi, nomina un professionista, una nuova figura professionale denominata “Gestore della crisi” che ha il compito di assistere il debitore nel pagamento dei propri debiti.
Per accedere alla procedura da sovraindebitamento il debitore sarà tenuto a versare un compenso, che sarà utilizzato per pagare il Gestore della Crisi e l’Organo per la composizione della crisi da sovraindebitamento. L’importo è determinato in base alla quantità e alla complessità delle questioni affrontate, al numero dei creditori, all’entità del passivo e dell’attivo realizzato.
Il “Gestore della crisi” da sovraindebitamento
Per diventare “Gestore della crisi” occorre essere iscritti all’Albo dei gestori della crisi d’impresa, un elenco di professionisti predisposto e gestito dal Ministero della Giustizia.
L’iscrizione all’albo è consentita ad alcuni soggetti professionali, come avvocati, commercialisti, esperti contabili e consulenti del lavoro, a patto che abbiano però assolto gli obblighi formativi prescritti per legge.
È ammessa anche l’iscrizione da parte di studi professionali associati e società tra professionisti e la procedura di iscrizione all’Albo ha un costo di 150 euro, da pagare una tantum.
I professionisti iscritti all’albo “Gestori della crisi” sono però soggetti a corsi di aggiornamento obbligatori, in quanto la normativa richiede la frequenza di 40 ore di formazione ogni due anni (20 ore per anno solare). I corsi di formazione devono essere organizzati da enti accreditati (università, camere di commercio, ordini professionali, …).
Le Linee Guida generali per la definizione dei programmi formativi non elaborano degli specifici programmi dei corsi ma individuano solo i concetti generali su cui deve vertere la formazione.
Tra i corsi attualmente organizzati segnaliamo quello promosso da Form&Lex, ente accreditato presso il MEF tramite l’OCC degli Avvocati di Pesaro, che si avvale anche della collaborazione dell’Università di Pescara, che si è occupata del coordinamento scientifico del corso ed annovera tra i suoi docenti relatori esperti ed autorevoli in materia, tra cui magistrati ed avvocati che già hanno fatto parte di commissioni e gruppi di studio a livello nazionale, sin dall’introduzione della normativa.
Ci auguriamo di assistere in futuro alle positive novità che la norma si prefigge di ottenere nella gestione dei debiti, sia per il debitore che per i suoi creditori.