Usucapione: scopriamo diritto, sospensione e interruzione
L’usucapione è un modo di acquisto a titolo originario della proprietà, si può diventare proprietari di un bene senza l’acquisto, senza testamento e senza nessun contratto o accordo con il legittimo proprietario del bene.
Il diritto di usucapione può riguardare qualsiasi tipo di bene, tuttavia non sono soggette a usucapione tutti i beni demaniali ( tutto ciò che appartiene al demanio, cioè alla proprietà pubblica ed è soggetto a una particolare disciplina giuridica) di proprietà dello Stato o di altri enti pubblici ( come per esempio le spiagge, le strade ecc.).
Caratteri del possesso del diritto
Per dare luogo al diritto di usucapione, il possesso di un bene deve essere:
- pacifico e pubblico, in quanto il diritto non deve essere stato acquistato in modo violento, cioè non deve essere utilizzata la forza o le minacce.
- continuo e non interrotto per tutta la durata prevista dalla legge, perché il diritto di usucapione non deve essere stato abbandonato dal possessore o non deve essere interrotto a causa dell’attività del proprietario o di terzi.
Termini per l’usucapione ordinaria e abbreviata
L’usucapione ordinaria si basa sul semplice possesso di un bene, e di regola si compie in:
- venti anni, per i beni immobili, i beni mobili non registrati e un insieme di beni mobili appartenenti ad una stessa persona.
- dieci anni, per i beni mobili registrati.
L’usucapione abbreviata si basa sul possesso di buona fede e su un titolo idoneo a trasferire la proprietà e si compie in:
- dieci anni, per i beni immobili e l’insieme di beni mobili che appartengono ad una stessa persona.
- tre anni, per i beni mobili registrati.
Per i beni mobili non registrati l’usucapione abbreviata dura dieci anni ma ricorre quando non vi è un titolo idoneo perché il possesso di un bene mobile in buna fede e in base a un titolo idoneo produce immediatamente l’acquisto della proprietà o del diritto in base al principio ” possesso vale titolo”.
Sospensione e interruzione dell’usucapione
Al diritto di usucapione si applicano alcune normative inerente alla sospensione a all’interruzione dell’usucapione che ora spiegheremo.
Sospensione dell’usucapione
La sospensione del diritto di usucapione si può verificare per i rapporti particolari esistenti tra soggetti interessati (quando il proprietario e il possessore sono marito e moglie) oppure si può verificare anche quando il titolare si trova in una condizione particolare come per esempio quando il proprietario o il titolare del diritto è stato interdetto ed è temporaneamente senza un rappresentate legale.
In questo caso il tempo che è già trascorso non si cancella ai fini del diritto di usucapione e si somma con quello che riprende eventualmente a decorrere dopo la cessazione della causa di sospensione.
Interruzione dell’usucapione
L’interruzione del diritto di usucapione si può verificare inseguito all’esercizio del diritto da parte del titolare, per esempio quando il proprietario esercita l’azione di rivendicazione del bene, oppure si può verificare inseguito al riconoscimento del diritto da parte del possessore, in questo caso il tempo che è già trascorso si cancella ai fini del diritto di usucapione e riparte dall’inizio un nuovo periodo di tempo.