La scadenza delle cambiali
Oggi ci soffermiamo a spiegare le varie scadenze che una cambiale può avere.
La legge in questo caso stabilisce che la scadenza delle cambiali può essere:
- a vista, quando la scadenza indica che la cambiale è pagabile all’atto della presentazione ( cioè quando viene vista da chi la deve pagare). Le cambiali con scadenza a vista devono essere presentate per il pagamento entro un anno dalla data di emissione
- a certo tempo vista, quando la scadenza si calcola partendo dalla data di accettazione della tratta, che deve in ogni caso essere indicata vicino alla firma di accettazione del trattario. Questo tipo di scadenza si indica con espressioni specifiche per esempio ” A trenta giorni vista pagherete..” oppure ” A sessanta giorni vista pagherete..”
- a certo tempo data, quando la scadenza si calcola partendo dalla data di emissione. Per esempio, se una cambiale è stata emessa il 10 luglio porta l’indicazione ” A 30 giorni data pagherete..”, quindi la scadenza della cambiale è il 10 agosto, se invece la stessa cambiale ha l’indicazione ” A 60 giorni data pagherete..” , la sua scadenza di conseguenza è il 10 settembre
- A giorno fisso, quando la scadenza della cambiale è indicata con precisione. Infatti è indicata per esempio con l’espressione ” Al 20 luglio 2014 pagherete (o pagherò)..” quindi scrivendo giorno, mese e anno in cui dovrà essere effettuato il pagamento.
Se la scadenza non viene indicata, la cambiale si considera pagabile “ a vista“, invece se la scadenza indicata è impossibile perché segnata come il 31 aprile o il 30 febbraio, la cambiale non è un titolo esecutivo. Le scadenze “ a vista ” e ” a certo tempo vista” sono tipiche delle cambiali tratte, tuttavia si considerano pagabili a vista anche le cambiali pagherò emessi senza l’indicazione della scadenza. In qualunque modo risulti indicata la scadenza, se essa coincide con una domenica, un sabato o un giorno festivo, risulta automaticamente prorogata al primo giorno lavorativo successivo.